Saharawinsieme – ODV
Statuto dell’Associazione
(ALLEGATO A)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’Associazione avente denominazione “Saharawinsieme – ODV”, è un’associazione costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche. L’Associazione già denominata Saharawinsieme Onlus, costituita il 26/05/2007 e da ora in avanti denominata “Associazione”, ha sede legale nel Comune di Pontassieve presso il Circolo Arci 1°Maggio di Sieci, via Mascagni n.39.
L’eventuale modifica della sede legale all’interno del medesimo comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione. L’Associazione potrà inoltre integrare la denominazione con l’acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’ Associazione si riconosce nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla lotta di Liberazione. E’ autonoma, pluralista, a carattere volontario, democratica e antifascista. Si ispira e si uniforma a principi generali quali l’adozione di strumenti democratici di governo, l’uguaglianza di diritti di tutti i soci, la trasparenza delle decisioni, la condivisione delle scelte e la verificabilità dei programmi.
L’Associazione si prefigge altresì di sensibilizzare ed interessare l’opinione pubblica e le istituzioni ai temi dell’amicizia e della collaborazione tra le diverse etnie, contro ogni forma di razzismo ed emarginazione; promuovere e realizzare la solidarietà internazionale ed in particolare sostenere, con appropriate iniziative di solidarietà, il Popolo Saharawi.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
In particolare sono attività dell’ Associazione:
- Promozione e realizzazione di progetti di solidarietà a sostegno del popolo Saharawi;
- Promozione e realizzazione di iniziative finalizzate al raggiungimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli.
- Promozione e realizzazione di progetti di cooperazione sanitaria internazionale.
- Promozione di scambi nel campo della cultura e delle attività sociali, tramite relazioni con istituzioni, gruppi e singole personalità, organizzando iniziative per diffondere la conoscenza delle diverse realtà e culture.
- Provvedere, sia mediante strutture proprie che nell’ambito di quelle pubbliche, alla realizzazione di programmi di attività di cui al presente statuto.
- Richiedere ad Enti, organismi nazionali ed internazionali, associazioni e privati cittadini sostegni di carattere economico ed organizzativo per il raggiungimento dei fini statutari.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, in forma scritta, e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Lo stesso Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, approvate dal Consiglio direttivo;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi di cui al successivo art. 17;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa e rinnovarla annualmente.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, o qualora il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Lo stesso interessato può, su tale decisione, chiedere il pronunciamento dell’Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l’Organo di controllo;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 di aprile.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
( Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- eleggere, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre uno schema di bilancio di previsione per la programmazione economica dell’esercizio, da
presentare all’Assemblea;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- stabilire la quota associativa annuale e le modalità di versamento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- predisporre ogni anno la stesura di un rendiconto delle attività e dei traguardi raggiunti in relazione alla missione dell’Associazione di cui all’art.2 del presente Statuto.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per più mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei componenti ed è rieleggibile.
Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall’incarico dovrà formalizzarle per iscritto al Consiglio stesso.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina degli Organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo. E’ composto da tre membri effettivi.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.
Il collegio svolge le seguenti funzioni:
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica puntuale della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 13, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 16
(Bilancio di esercizio)
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17
(Libri)
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo.
Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. La richiesta di esame dei suddetti dovrà pervenire al relativo organo associativo per iscritto.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta l’Organo associativo, senza formalità, metterà a disposizione del richiedente quanto richiesto, presso la sede sociale dell’Associazione.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le indicazioni del Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
ART. 19
(Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 22
(Clausola temporanea)
- In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
- Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:
- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), nn. 2, 3 e 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b)continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Pontassieve (FI), località Sieci, 19/06/2019